Materie del servizio
A chi è rivolto
I cittadini che necessitino di eseguire interventi di superamento delle barriere architettoniche e intendono chiedere un contributo. In particolare possono presentare la domanda:
- l'interessato
- l'esercente la potestà o tutela
- colui che ha a carico il soggetto portatore di handicap
- amministratore del condominio
- responsabile del centro o istituto ex. art. 2 Legge 27.2.89 n. 62
Descrizione
La legge n. 13 del 09/01/1989 offre la possibilità di richiedere contributi per l'eliminazione e superamento delle barriere architettoniche in edifici privati per facilitare la vita di relazione dei mutilati ed invalidi civili che hanno difficoltà di accesso o di fruibilità e visitabilità dell'alloggio in cui abitano.
Servizi previsti
Le domande di contributo sono ammesse solo per interventi finalizzati all'eleminazione di barriere architettoniche e sono concedibili per interventi su immobili privati già esistenti ove risiedono disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti.
Le tipologie di intervento previste sono le seguenti:
- rampa di accesso
- servo scala
- piattaforma o elevatore
- ascensore (installazione / adeguamento)
- ampliamento porte di ingresso
- adeguamento percorsi orizzontali condominiali
- installazione dispositivi di segnalazione per favorire mobilità dei non vedenti all'interno degli edifici
- installazione meccanismi di apertura e chiusura porte
- acquisto bene mobile non elettrico idoneo al raggiungimento del medesimo fine, essendo l'opera non realizzabile per impedimenti materiali
- adeguamento spazi interni dell'alloggio (bagno, cucina, camere ecc.)
- adeguamento percorsi orizzontali e verticali interni all'alloggio
Chi ne ha diritto
Hanno diritto a presentare le domande di contributo:
- i disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e i non vedenti;
- i condomini i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente;
- i condomini ove risiedono le suddette categorie di beneficiari;
- i centri o istituti residenziali per i loro immobili destinata all'assistenza di persone con disabilità.
Contribuzione
La legge n. 13/89 stabilisce che il contributo è concesso in misura alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a 2.582,28 Euro, è aumentato del 25% per i costi da 2.582,28 euro a 12.911,42 e di un ulteriore 5% per i costi al di sopra 12.911,42 euro.
Normativa di Riferimento
Legge n° 13 del 09/01/1989 - " Disposizioni per favorire il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati"
Come fare
Presentare la domanda allo Sportello Unico per l'Edilizia corredata dalla documentazione richiesta (Vedi "Cosa serve")
Cosa serve
1) La domanda di concessione contributo, debitamente compilata e firmata, indirizzata al Sindaco del Comune in marca da bollo da euro 16,00;
2) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
3) certificato medico in carta semplice attestante la malattia;
4) certificato AST (o fotocopia autenticata) attestante l'invalidità totale con difficoltà di deambulazione;
5) codice fiscale;
6) preventivo di spesa comprensivo di IVA.
La domanda deve essere inviata all'indirizzo PEC del Comune di Sant'Anastasia protocollo@pec.comunesantanastasia.it o consegnata a mano all'Ufficio Protocollo.
Cosa si ottiene
L'accogliemento della richiesta di contributo
Tempi e scadenze
Le domande dei cittadini vanno presentate entro e non oltre il 1° marzo di ogni anno. Sarà cura del Comune di Sant'Anastasia inoltrare la graduatoria delle domande pervenute in Regione, presso l'Ufficio Edilizia Pubblica entro il 30 aprile di ogni anno.
Costi
Marca da bollo da euro 16,00
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 13 marzo 2026, 14:25